LE COPERTURE ASSICURATIVE

Dott. Antonio Pietrini | Ricostruttore sinistri complessi

Con riferimento all’oggetto della copertura assicurativa, le garanzie prestate si possono suddividere in due grandi gruppi: garanzia di responsabilità e garanzie dirette.

Benché i termini siano già eloquenti, vale di pena di soffermarci con un minimo di analisi.

Sono garanzie di responsabilità quelle che hanno per oggetto la manleva dell’assicurato rispetto alla propria responsabilità verso terzi riferita alla specifica attività indicata nel contratto.

Di fatto saranno garanzie di responsabilità civile tutte quelle nelle quali l’oggetto della copertura assicurativa è “tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi a seguito dell’attività per la quale è prestata la copertura.”

Tra queste, nel nostro specifico, assume una posizione rilevante la RCA (responsabilità civile auto), che ha anche la caratteristica di essere una copertura assicurativa obbligatoria.

Proprio questa sua peculiarità lo differenzia, almeno per quanto previsto dagli obblighi di legge, dagli altri contratti assicurativi.

Infatti, nella sua generalità, il contratto assicurativo è, per definizione, un contratto per adesione, cioè un contratto stipulato tra due parti delle quali una, la compagnia assicuratrice, propone la garanzia che è disposta a concedere, comprese le eccezioni e le limitazioni e l’altra, il contraente, aderisce, ovviamente se lo ritiene vantaggioso, con la sottoscrizione.

Vi sono alcuni chiarimenti da proporre in questo senso.

Il primo è: trattandosi di contratto tra due parti, al di là di essere una la parte proponente e l’altra la parte aderente, che vedremo immediatamente dopo che cosa significa anche dal punto di vista giuridico, questo può essere stipulato in qualsiasi forma e modo, purché le parti lo sottoscrivano e purché non sia contrario a disposizioni generali di legge e cioè non preveda, ad esempio, clausole capestro o vessatorie e definisca, questo è previsto anche giuridicamente, un rapporto sostanzialmente paritetico tra le parti, almeno nella possibilità di applicare il contratto in tutte le sue forme.

Avendo introdotto il concetto di “contratto per adesione” e di “parte aderente” ed avendone già spiegato le motivazioni contrattuali, esauriamo brevemente l’argomento, almeno per quanto attiene questo scritto, precisando che questo aspetto ha implicazioni anche di carattere giuridico.

Il concetto vale per il “contratto” in genere e quindi sia che questo riguardi una garanzia di responsabilità, che nel caso di garanzia diretta.

Poiché vi è una parte che definisce il contratto ed una parte che si limita (anche se con possibilità di modifica) ad aderire al contratto, significa che vi è una parte più forte, quella che definisce le regole ed una parte più debole, quella che le accetta aderendo.

L’implicazione giuridica è che in tutti i casi, garanzie di responsabilità o garanzie dirette che siano, in tutti i casi contrattuali con contratti per adesione, quando vi è una duplice possibilità di lettura, ovvero quando l’interpretazione contrattuale può essere correttamente sviluppata secondo due diverse logiche applicative, deve prevalere quella più favorevole alla parte debole contrattuale, cioè alla parte aderente.

Non ci si addentra qui nel concetto di come vada interpretata una polizza, perché è sostanzialmente lo stesso concetto secondo cui si devono interpretare le leggi e cioè il significato letterale dei termini nella loro collocazione nell’ambito del contesto descrittivo, con in più e ad agevolare, il fatto che buona parte dei termini utilizzati nel contratto sono precodificati dal contratto stesso, cioè pressoché tutti i contratti assicurativi prevedono un proprio “glossario” nel quale vengono esplicitamente dichiarati i significati dei termini utilizzati.

Ma anche così facendo non è impossibile che una esclusione, ad esempio, possa essere intesa in modo più rigido o più elastico, a seconda addirittura di come sono collocati nella consecuzione gli stessi termini, per non parlare delle punteggiature ed allora dovrà essere quella che consente alla parte aderente contrattuale, cioè al contraente, di avere maggiori vantaggi economici che deve prevalere, anche a norma di legge.

Il rigore interpretativo di un contratto assicurativo deve essere quindi il massimo, fino a quella che potrebbe essere erroneamente intesa come interpretazione cavillosa.

Un secondo chiarimento alla introduzione del concetto di copertura assicurativa, meritano i termini assicurato e contraente.

Contraente è colui che sottoscrive il contratto con la compagnia assicuratrice, cioè la famosa parte aderente contrattuale. Assicurato è colui nei cui confronti la copertura assicurativa esplica i propri effetti.

Nel caso di responsabilità civile, è perciò colui la cui responsabilità civile verso terzi viene garantita.

E’ più che evidente che contraente ed assicurato possono coincidere, cioè essere la stessa persona o entità, ma possono anche non coincidere ed essere entità completamente differenti.

Vi sono poi, come già anticipato, le coperture assicurative per garanzie dirette, che sono quelle che vengono prestate avendo come oggetto un determinato bene, cioè quelle che individuano direttamente il bene garantito indicando poi, nell’oggetto della copertura assicurativa, gli eventi rispetto ai quali quel bene è garantito.

Nello specifico ci interesserà riferirle esplicitamente ai veicoli e così la garanzia di responsabilità civile diverrà la copertura assicurativa RCA e le garanzie dirette, avranno tutte come oggetto il bene veicolo, vedremo poi nel dettaglio con quali applicazioni e limitazioni o specifiche.

Dott. Antonio Pietrini

Analista Ricostruttore sinistri complessi. Laureato in matematica, si dedica da molti anni all’attività di consulente in infortunistica stradale. E’ Consulente Tecnico del Tribunale di Bolzano. E’ stato Presidente nazionale AICIS e nel suo periodo di presidenza ha contribuito alla definizione della legge istitutiva del ruolo nazionale Periti Assicurativi, essendo stato anche commissario ministeriale nella commissione nazionale presso il Ministero dell’Industria.
E’ stato Presidente nazionale di ASAIS, Associazione per lo studio e l’analisi degli incidenti stradali.
E’ autore di pubblicazioni in materia di ricostruzione degli incidenti stradali e ha spesso svolto attività di relatore nell’ambito di corsi e convegni.