I SINISTRI CATASTROFALI NEGLI ACCORDI ANIA

Dott. Giovanni Polato | Patrocinatore stragiudiziale

Fra le tante “attività consociative” che le compagnie di assicurazione con sede in Italia hanno avviato nel corso degli anni, anche e soprattutto a mezzo della propria associazione sindacale ANIA, vanno annoverate le CONVENZIONI o ACCORDI ASSOCIATIVI.

L’obbiettivo dichiarato di questi Accordi Associativi è sempre consistito nel perseguire un vantaggio (operativo, gestionale, economico e di profitto) per tutte le imprese aderenti, anche se occorre dire per amore di verità, che almeno alcuni di questi “gentlemen agreements” un beneficio lo hanno prodotto (volutamente, o no) anche in favore degli assicurati.

Fra questi Accordi, va sicuramente annoverata come vantaggiosa anche per l’utente la CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CATASTROFALI.

E se è bene ricordare, preliminarmente, che questa Convenzione vincola solo le imprese aderenti (vale a dire che sono impegnate a darvi applicazione solo le imprese medesime, e come tale i terzi estranei alla Convenzione non possono pretenderne l’operatività), è altresì vero che non risultano situazioni in cui a tale Convenzione non sia stata data puntuale applicazione.

La disciplina dell’Accordo è assai semplice, e persegue l’obbiettivo di semplificare e razionalizzare (per le imprese e per gli utenti) la gestione dei sinistri, stabilendo che chiunque sia vittima di un sinistro stradale che abbia coinvolto più di 40 veicoli, può rivolgere la richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia di assicurazione per la R.C. Auto, la quale, accertata l’estraneità del proprio assicurato da ogni responsabilità in ordine all’accadimento del sinistro, ed a prescindere dall’accertamento ed identificazione dei veicoli che devono ritenersi responsabili del sinistro stesso, procede alla liquidazione di tutti i danni subiti dal proprio assicurato, fino alla concorrenza di 1.500.000,00= Euro.

La medesima procedura trova applicazione anche quando i veicoli coinvolti siano superiori a 20 ed inferiori a 39, sempre che a nessuno di essi sia chiaramente imputabile la responsabilità.

La liquidazione dei danni è prevista anche in favore delle persone fisiche investite dal veicolo stesso, senza che questo determini per l’assicurato l’aggravio del “malus”.

Tutte le somme liquidate da ciascuna compagnia di assicurazione, vengono poi ripartite fra tutte le imprese aderenti all’Accordo (anche se non coinvolte nella gestione del sinistro), in ragione delle rispettive quote percentuali di portafoglio R.C. Auto.

Giovanni Polato

Laureato in Giurisprudenza, svolge attività di Patrocinatore stragiudiziale. Ha conseguito la Certificazione UNI 11477, già Presidente Nazionale di A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale).